IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  della Calabria,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1  dicembre
1971, n. 1329, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1992  relativo  alla
istituzione dei diplomi universitari per il periodo 1991-93;
  Visto   il   decreto   ministeriale  21  aprile  1993,  riguardante
modificazioni all'ordinamento didattico  universitario  relativamente
al corso di diploma universitario in scienza dei materiali;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della   facolta'   di   scienze   matematiche,   fisiche  e  naturali
nell'adunanza del 26 maggio 1993, relativamente alla istituzione  del
diploma universitario in scienza dei materiali;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione nelle adunanze del 24 e  del  30  giugno
1993;
  Viste  le  delibere  con  le  quali gli organi accademici di questo
Ateneo si sono adeguati all'ordinamento didattico  universitario  del
corso  di  diploma universitario in scienza dei materiali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1994;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 22 aprile 1994;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' della Calabria, approvato e modificato
con i provvedimenti sopraindicati, e' ulteriormente  modificato  come
appresso specificato:
  L'art. 22 del titolo I, parte II, e' cosi' integrato:
                  DIPLOMA IN SCIENZA DEI MATERIALI
  La sezione II del titolo II, parte II, e' cosi' integrata:
              CORSO DI DIPLOMA IN SCIENZA DEI MATERIALI
  Dopo  l'art.  31,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  del  corso  di  diploma  in  scienza dei
materiali.
  Art. 31. - Presso la facolta' di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali  e'  istituito  il corso di diploma universitario in scienza
dei materiali.
  Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli  studenti  adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento  del  livello  formativo  richiesto  ad un addetto alla
caratterizzazione  ed  al  controllo  dei  materiali  in   laboratori
industriali e di ricerca.
  In  particolare  il corso di diploma fornira' competenze specifiche
dirette a:
   uso  corretto  delle  tecniche  di  laboratorio  tradizionali  per
controllo,  caratterizzazioni  e  qualificazione e certificazione dei
materiali;
   uso  di  metodi  diagnostici  con  strumentazione   specialistica,
dedicata ed automatizzata;
   utilizzo   con   valutazione  critica  delle  tecnologie  e  della
strumentazione per la raccolta,  trasmissione  ed  elaborazione  dati
relativi a proprieta' dei materiali.
  Lo  studente  puo'  conseguire  il  diploma in uno dei seguenti tre
indirizzi:
   1) specialista in tecniche di laboratorio;
   2) specialista in materiali funzionali;
   3) specialista in materiali strutturali e biomateriali.
  Per quanto riguarda  il  destino  professionale  del  diplomato  in
scienza  dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente
in laboratori industriali dove operera' quale:
   conduttore di apparecchiature specializzate;
   esperto  di  laboratorio  capace  di  proporre  aggiornamento   ed
implementazione   del  patrimonio  strumentale,  finalizzati  ad  una
migliore conoscenza dei materiali.
  La durata del corso di diploma e' stabilita in tre anni.
  Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario
in scienza dei materiali.
  Art. 33. - L'iscrizione al corso e' regolata  in  conformita'  alle
norme  vigenti  in  materia di accesso agli studi universitari presso
l'Universita' della Calabria.
  Il numero degli iscritti a  ciascun  anno  di  corso  e'  stabilito
annualmente  dal  senato accademico, sentiti il consiglio di facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali e il consiglio di corso di
diploma qualora costituito, in base alle strutture disponibili,  alle
esigenze  del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art.  34  (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconosci menti). - Ai
fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di cui all'art. 31, e' riconosciuto affine  al  corso  di  laurea  in
scienza di materiali.
  Nell'ambito   dei   corsi  affini,  la  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti seguiti con esito positivo  avendo  riguardo  alla  loro
validita'  culturale,  propedeutica o professionale per la formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.  In  tale occasione la facolta' di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  stabilisce,  salvo  colloqui   integrativi   su
contenuti   specifici,   e   fermo   restando  l'equivalenza  di  due
semestralita'  ad  una  annualita',  i  moduli  che  possono   essere
riconosciuti  nel  passaggio  dall'uno  all'altro dei corsi ed indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
  Art.  35  (Articolazione  del  corso  degli  studi).  - L'attivita'
didattica complessiva comprende non  meno  di  cinquecento  ore/anno.
Essa  e' comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio),
seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite
tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di
elaborati, ecc.
  Ogni corso ha una durata di non meno di sessanta ore.
I corsi che contemplano prove di laboratorio hanno durata di non meno
di ottanta ore ognuno.
  L'attivita' di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualita'
complessive  (compreso  il  tirocinio,  equiparato  ad  un  corso  di
laboratorio).
  I  corsi  di  norma vengono svolti nell'arco di un semestre a parte
alcuni corsi di laboratorio che hanno  svolgimento  nell'arco  di  un
anno.
  Ogni  corso  puo' essere composto di piu' moduli fino ad un massimo
di tre. Per uniformare le valutazioni,  convenzionalmente,  un  corso
annuale viene considerato equivalente a tre moduli.
  Le  attivita'  corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della
formazione professionalizzante (vedi art. 36), saranno svolte  presso
qualificati  enti  pubblici  e privati con i quali si siano stipulate
apposite convenzioni.
  Il piano di studi prevede una formazione di base comune a tutti gli
studenti formata da quattordici corsi per 13,5 annualita'  e  da  una
formazione  professionalizzante  formata  da due corsi comuni a tutti
gli studenti, due corsi a scelta, in funzione dell'indirizzo e da uno
stage esterno per complessive 4,5 annualita'.
  Art. 36 (Ordinamento  didattico).  -  L'ordinamento  didattico  che
segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come
insieme   di   discipline  scientificamente  affini  raggruppate  per
raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.
                         FORMAZIONE DI BASE
                          (13,5 annualita')
                           Area matematica
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base   dell'analisi
matematica e dell'analisi numerica.
  Sono obbligatorie quindi le due seguenti annualita':
   n. 1 nel raggruppamento A02A - analisi matematica;
   n. 1 nel raggruppamento A04A - analisi numerica.
                             Area fisica
  Lo  studente  deve  acquisire  i concetti generali e le tecniche di
laboratorio  della  fisica  classica  e  quantistica  necessari  alla
comprensione delle proprieta' macro e microscopiche dei materiali.
  Sono  obbligatorie  quindi  le  seguenti  quattro annualita' di cui
almeno una di laboratorio:
   n. 1 nel raggruppamento B01A - fisica generale;
   n. 2 nel raggruppamento B03X - struttura della materia;
   n. 1 nel raggruppamento B03X - struttura della materia.
                            Area chimica
  Lo studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  della  chimica
generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica.
Inoltre  verranno  fornite  le  nozioni  fondamentali  relative  alle
tecniche del laboratorio chimico.
  Sono  obbligatorie le seguenti quattro annualita' di cui almeno una
di laboratorio:
   n. 1 nel raggruppamento C03X - chimica generale;
   n. 1 nel raggruppamento C02X - chimica fisica;
   n. 1 nel raggruppamento C05X - chimica organica;
   n. 1 nel raggruppamento C03X - chimica generale ed inorganica.
                    Area proprieta' dei materiali
  Lo studente deve acquisire una panoramica  delle  varie  classi  di
materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprieta'.
  Sono obbligatorie le seguenti tre annualita':
   n. 1 nel raggruppamento C03X - chimica generale ed inorganica;
   n. 1 nel raggruppamento B03X - struttura della materia;
   n. 1 nel raggruppamento C03X - chimica generale ed inorganica.
                Area Strutturistica/cristallografica
  Lo    studente   deve   acquisire   le   nozioni   basilari   della
cristallografia e strutturistica chimica.
  E' obbligatoria la seguente mezza annualita':
   n. 0,5 nel raggruppamento C03X - chimica generale ed inorganica.
                FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINIO
                          (4,5 annualita')
  La formazione professionalizzante, insieme  al  tirocinio,  da'  un
orientamento  specifico  alla  formazione  dello  studente,  cosi' da
favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di
aderire in modo flessibile alle necessita'  del  mondo  produttivo  e
della  ricerca  e  sviluppo,  la  formazione  professionalizzante  e'
costituita da 4,5 annualita':
   n. 0,5  nel  raggruppamento  P02C  -  economia  ed  organizzazione
aziendale;
   n. 1 nel raggruppamento B03X - struttura della materia;
   n.  2  scelte  da  un  elenco  di  corsi  appositamente costituiti
all'atto della predisposizione del manifesto degli studi;
   n. 1 tirocinio.
  Sulla base di quanto sopra enunciato, i corsi che saranno impartiti
e la loro collocazione nell'arco di  svolgimento  del  diploma  cosi'
risultano:
                               I ANNO
I semestre:
  1) chimica generale
  2) laboratorio chimica
  3) matematica
  4) laboratorio di fisica
II semestre:
  4) laboratorio di fisica
  5) fisica generale
  6) chimica organica
  7) analisi numerica
                               II ANNO
I semestre:
  1) chimica fisica
  2) proprieta' E.M. della materia
  3)   economia   e  organizzazione  aziendale  +  cristallografia  e
cristallochimica
  4) laboratorio di fisica dei materiali
II semestre:
  5) chimica dello stato solido
  6) fisica dei materiali
  7) complementi chimica inorganica
                              III ANNO
I semestre:
  1) strumentazioni fisiche avanzate
  2) a scelta
  3) a scelta
II semestre:
  4) tirocinio
  I   titoli  dei  corsi  professionalizzanti  saranno  scelti  dallo
studente anche sulla base  del  lavoro  per  il  tirocinio.  I  corsi
professionalizzanti  potranno  essere  suddivisi  in  piu' moduli, al
massimo tre.
  I due corsi a  scelta  dovranno  essere  scelti  in  modo  tale  da
costituire,  insieme allo stage di tirocinio, un profilo coerente con
uno dei tre indirizzi indicati.
  Per  il  conseguimento  del   diploma   lo   studente,   sotto   la
responsabilita' di uno o piu' docenti, a cio' designati dal consiglio
del  corso  di  diploma  o  dal consiglio di facolta', prende visione
delle tematiche connesse con  la  ricerca,  la  strumentazione  e  le
tecnologie  di  produzione.  Lo  stage  di  tirocinio,  di durata non
inferiore a quattro mesi, e'  riconosciuto  come  una  annualita'  di
laboratorio   e  deve  obbligatoriamente  essere  svolto  presso  una
industria o un centro di ricerca  pubblico  o  privato.  A  tal  fine
devono  essere stipulate apposite convenzioni tra l'Universita' e gli
enti interessati.
  Art. 37. -  Ad  ogni  corso  corrispondono  una  o  piu'  prove  di
accertamento finale (in funzione del numero
di moduli di cui e' composto il corso) ad eccezione dei
corsi di:
   laboratorio di chimica;
   laboratorio di fisica;
   laboratorio di fisica dei materiali,
le   cui   prove   di   accertamento   potranno   essere   effettuate
congiuntamente con  quelle  dei  corsi  fondamentali  corrispondenti,
ovvero:
   chimica generale;
   fisica generale;
   fisica dei materiali.
  Lo  studente  dovra'  avere  sostenuto le prove di accertamento per
cinquantuno moduli equivalenti, riportando almeno una votazione media
di 7/10 negli accertamenti con nessun voto al di  sotto  di  4/10  in
alcun  modulo e redatto un rapporto relativo al lavoro svolto durante
lo stage di tirocinio prima di poter accedere all'esame di diploma.
  L'esame di diploma tende ad accertare la  preparazione  di  base  e
professionale  del  candidato.  L'esame  da  sostenersi con modalita'
stabilite dal consiglio di  facolta',  consiste  di  una  discussione
sull'attivita' svolta nell'ambito dello stage di tirocinio.
  Nello  statuto  dell'Universita'  della  Calabria  sono  inseriti i
seguenti insegnamenti:
  Art. 81 (Dipartimento di matematica):
   analisi numerica.
  Art. 82 (Dipartimento di fisica):
   proprieta' elettromagnetiche della materia;
   fisica dei materiali;
   laboratorio di fisica dei materiali;
   strumentazioni fisiche avanzate;
   applicazioni   dei   calcolatori  elettronici  alla  misura  e  al
controllo;
   tecnica del vuoto;
   tecniche di criogenia;
   metodi di osservazione e misura;
   tecniche spettroscopiche;
   microscopia ottica e tecniche ottiche;
   microscopie;
   spettroscopie dello stato solido;
   prove non distruttive;
   fisica dei colloidi ed interfacce;
   fisica dei cristalli liquidi;
   fisica delle superfici ed interfacce;
   fisica dei materiali biocompatibili;
   fisica dei materiali ceramici;
   fisica dei materiali a memoria di forma;
   fisica dei materiali per elettroottica;
   fisica dei materiali polimeri;
   fisica delle macromolecole;
   materiali per odontoiatria;
   materiali per ortopedia;
   materiali per protesi;
   materiali per catalisi.
  Art. 83 (Dipartimento di chimica):
   laboratorio di chimica;
   chimica fisica applicata;
   complementi di chimica inorganica;
   strutturistica;
   analisi chimica applicata;
   chimica analitica dei materiali;
   complemento di chimica fisica;
   spettroscopia applicata;
   chimica e tecnologie dei composti di coordinazione;
   polimeri per usi speciali;
   metodi computazionali in chimica organica;
   complementi di chimica organica;
   tecniche di diffrazione;
   radioprotezione;
   tecniche ad ultrasuoni;
   materiali per protesi;
   materiali per oftalmologia ed ottica.
                 TABELLA A10 (allegata all'art. 36)
  Insegnamenti fondamentali:
   chimica generale;
   laboratorio di chimica;
   istituzioni di analisi matematica;
   fisica generale;
   laboratorio di fisica;
   chimica organica applicata;
   analisi numerica;
   chimica fisica applicata;
   proprieta' elettromagnetiche della materia;
   economia e organizzazione aziendale;
   strutturistica;
   chimica dello stato solido;
   fisica dei materiali;
   laboratorio di fisica dei materiali;
   complementi di chimica inorganica;
   strumentazioni fisiche avanzate.
                 TABELLA A11 (allegata all'art. 36)
 Insegnamenti opzionali:
   analisi chimica applicata;
   analisi chimica strumentale;
   chimica analitica dei materiali;
   laboratorio di chimica analitica;
   chimica fisica dei materiali;
   complementi di chimica fisica;
   chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
   spettroscopia applicata;
   chimica e tecnologia dei composti di coordinazione;
   radiochimica;
   fotochimica;
   chimica e tecnologia dei polimeri;
   polimeri per usi speciali;
   metodi computazionali in chimica organica;
   complementi di chimica organica;
   chimica delle sostanze coloranti;
   applicazioni   dei   calcolatori  elettronici  alla  misura  e  al
controllo;
   tecnica del vuoto;
   tecniche di criogenia;
   metodi di osservazione e misura;
   tecniche spettroscopiche;
   microscopia ottica e tecniche ottiche;
   microscopie;
   materiali per catalisi;
   spettroscopia dello stato solido;
   tecniche di diffrazione;
   radioprotezione;
   tecniche ad ultrasuoni;
   prove non distruttive;
   colloidi e interfacce;
   cristalli liquidi;
   superfici ed interfacce;
   fisica dei materiali biocompatibili;
   fisica dei materiali ceramici;
   fisica dei materiali a memoria di forma;
   fisica dei materiali per elettroottica;
   fisica dei materiali polimerici;
   fisica delle macromolecole;
   materiali per protesi;
   materiali per oftalmologia ed ottica;
   cristallografia;
   mineralogia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Arcavacata di Rende, 1 agosto 1994
                                                           Il rettore